Revoca finanziamenti: gli interessi sulle somme recuperate non decorrono dal momento dell’originario contributo liquidato.

In ipotesi di revoca di finanziamenti nazionali o comunitari concessi, i beneficiari subiscono, inevitabilmente, le procedure di recupero.

Queste ultime, specialmente in ipotesi di finanziamenti di somme importanti superiori a diverse centinaia di migliaia di euro, rappresentano un entità economica davvero importante giacchè si applicano interessi di natura moratoria che spesso sono notevolmente diluite nel tempo.

Accade sovente, peraltro, che le procedure di accertamento dell’indebito sono legate a procedimenti tributari e/o penale che allungano notevolmente i tempi di accertamento dell’indebito. Le Imprese, in questi casi, sono onerate, dopo aver incassato diversi anni prima, a pagare, a distanza di anni le somme rivalutate con interessi.

Le Amministrazioni, in tali casi, obbligano alla restituzione delle somme facendo decorrere l’interesse dall’originaria erogazione.

In accoglimento delle tesi dell’Avvocato Santi Delia nell’ambito di un contenzioso recentemente conclusosi innanzi alla Corte d’Appello di Messina, l’Amministrazione è stata condannata alla restituzione di gran parte degli interessi versati con decorrenza dall’erogazione spostando il momento di computo dall’accertamento in sede amministrativa del fatto che ha generato la restituzione.

Grazie a tale tesi l’Impresa ha recuperato diverse centinaia di migliaia di euro di indebito riducendo, notevolmente, il danno subito.

Ed infatti mentre con il D.D. di revoca gravato, gli interessi venivano fatti decorrere dalla concessione del contributo, il Tribunale ha invece individuato quale data da cui farli decorrere “non la data di erogazione del contributo in via provvisoria (avvenuta sulla base del presentazione di un progetto ritenuto meritevole di finanziamento), ma dal momento in cui sono state accertate le irregolarità in via amministrativa” con ciò in parte accogliendo le deduzioni sollevate, a vario titolo, dall’Impresa, in ordine alla loro dovutezza per come richiesti dall’Amministrazione.