Con parere pubblicato pochi giorni fa, la Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha annullato l’esclusione di alcuni candidati da una procedura concorsuale basata su quiz, ritenendo violato il principio fondamentale dell’anonimato.
In particolare, durante i test somministrati a ciascun candidato è stato fatto apporre sulla scheda anagrafica un codice a barre personale, identico a quello applicato sulla scheda delle risposte. Questo sistema – secondo il Consiglio di Stato – consentiva, anche solo in astratto, di risalire al nome del candidato durante o prima della correzione, rendendo di fatto riconoscibile l’autore dell’elaborato.
Inoltre, le schede anagrafiche non sigillate, la consegna dei plichi in ordine alfabetico e la creazione di un elenco informatico tra codice e nominativo, hanno ulteriormente compromesso l’anonimato.
Va sottolineato che, negli ultimi anni, tale orientamento giurisprudenziale era stato applicato prevalentemente ai casi di prove a risposta aperta, in cui la correzione richiede un giudizio discrezionale dell’organo valutatore, mentre per le prove a risposta multipla – come i quiz – si riteneva che l’anonimato non fosse sempre necessario, considerata la natura automatizzata e standardizzata della valutazione. La sentenza in esame, tuttavia, riprende e riafferma un filone giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui l’anonimato resta un requisito imprescindibile in tutte le tipologie di prove, anche preselettive e a risposta multipla.
Il Consiglio di Stato, in tale sede, ha invece valorizzato l’orientamento secondo cui “la regola dell’anonimato nelle procedure concorsuali assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata in astratto l’indipendenza di giudizio dell’organo valutatore e non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato sia avvenuta in concreto, essendo sufficiente l’astratta possibilità dell’avverarsi di una tale evenienza (essendosi al proposito affermato il principio, di matrice penalistica, della illegittimità da pericolo c.d. astratto)”.
Questo orientamento si inserisce in una linea giurisprudenziale consolidata (Adunanza Plenaria n. 26/2013), nell’ambito di altro storico contenzioso seguito dagli Avvocati Delia e Bonetti, che considera l’anonimato un requisito imprescindibile di imparzialità, anche nelle fasi antecedenti la correzione.
Il provvedimento in parola, aderendo alla tesi degli avvocati Bonetti & Delia, name founders dell’omonimo studio legale, sottolinea come nessuna esigenza organizzativa possa giustificare deroghe a tale principio. L’anonimato, pertanto, non è una mera formalità, ma una condizione essenziale di equità e trasparenza in tutte le selezioni pubbliche.





