Sì alla Carta Docente anche per le supplenze brevi e part-time.

Il Tribunale di Caltagirone  – Sez. Lavoro ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Santi Delia, name founder dello Studio Legale Bonetti & Delia, per il riconoscimento del diritto al godimento del bonus Carta Docente da parte di diciassette insegnanti precari.

La sentenza, sebbene si collochi nell’ambito di una giurisprudenza già consolidata, presenta elementi di importante novità avendo esteso la fruizione del beneficio anche a quei docenti impegnati con contratti brevi e part-time.

Il Giudice, infatti, a fronte dello stretto collegamento tra la Carta e la didattica annua, ha richiamato la recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 2025 condividendone la ricostruzione.

Difatti, benché il legislatore abbia riferito il beneficio all'”anno scolastico” non esclude da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, non impediscono che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari: “Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.

Le funzioni dei docenti non di ruolo svolte nell’ambito delle loro supplenze di breve durata appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo, in quanto nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze sia tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest’ultimo. “Anche i docenti non di ruolo che effettuano supplenze brevi partecipano all’«attuazione della fase educativa e di apprendimento»(…)”; una volta ravvisata la comparabilità tra il servizio prestato non vi è idonea ragione oggettiva nella breve durata della supplenza espletata per giustificare la disparità di trattamento.

“L’obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.

Alla luce di tali condivisibili principi si ritiene che nel caso di specie, i ricorrenti, nonostante abbiano espletato attività lavorativa in forza di più supplenze brevi, abbiano in realtà effettuato, durante tale periodo, attività di docenza assolutamente comparabile a quella dei docenti di ruolo, in quanto i compiti affidati ai primi non si distinguono sostanzialmente da quelli attribuiti ai secondi

In funzione dei principi esposti, il Tribunale ha riconosciuto diritto all’erogazione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art.1, comma 121, L.107/2015 per il servizio svolto in ciascuno degli anni scolastici dedotti anche per quegli anni ove il servizio, sebbene saltuario o part time, abbia comunque coperto l’intero anno scolastico.