Con la sentenza n. 481/2026 del 16 febbraio 2026, il TAR Catania ha integralmente respinto il ricorso di alcuni privati avverso un provvedimento emesso da un’Amministrazione Comunale in tema di abusivismo edilizio.
I ricorrenti avevano inizialmente ottenuto una concessione edilizia in sanatoria per regolarizzare l’opera edilizia, titolo successivamente revocato dal Comune con un provvedimento che non è mai stato impugnato da parte degli interessati.
E’ possibile, in questi casi, dopo aver subito la revoca della concessione edilizia rilasciata, rinnovare la richiesta omettendo di impugnare tale revoca?
A tale domanda ha risposto il T.A.R. Catania valorizzando la tesi del Comune e dell’Avvocato Santi Delia.
Il Tribunale ha spiegato che una volta consolidatosi l’accertamento dell’abuso la questione non si sarebbe potuta riaprire attraverso una nuova istanza di sanatoria propositiva della medesima illegittimità. La definitività del precedente accertamento, difatti, ha avuto un impatto diretto sull’impossibilità di soddisfare il requisito della “doppia conformità”, previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
La suddetta norma impone infatti che l’intervento edilizio, per essere sanato, debba essere conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Ma in tal caso il privato che ha commesso l’abuso ha qualche chance di salvare il proprio immobile? In astratto si, ma per riuscirvi deve mutare radicalmente l’approccio progettuale già esaminato negativamente attraverso interventi profondamente innovativi.
Il provvedimento giudiziale chiarisce in modo esemplare che l’unico modo per superare tale ostacolo è stato quello di ottemperare ad una delle tre seguenti soluzioni tassative: la demolizione delle parti dell’opera abusiva, l’acquisizione di una servitù per derogare alle distanze, o una modifica favorevole delle norme urbanistiche. Senza tali sostanziali modifiche, nessuna sanatoria potrebbe essere consentita giacchè se l’opera rimane analoga a quella già bocciata nessun provvedimento ampliativo può essere utile.
Poiché la non conformità dell’opera (nella fattispecie specifica, la violazione delle norme sulle distanze) era già stata accertata in via definitiva con un atto divenuto inoppugnabile, in mancanza di tali elementi sopravvenuti, è stata ritenuta corretta la scelta del Comune di ritenere insufficienti le soluzioni proposte e prevalente la tutela ordinata della pianificazione urbanistica e del territorio.





