- Con decreto del 25 luglio 2026, il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori contro il Comune di Messina, escludendo che l’Amministrazione abbia posto in essere una condotta antisindacale nell’ambito della procedura per le progressioni economiche orizzontali (PEO).
La controversia verteva sulla determinazione del Comune con la quale era stata approvata la graduatoria definitiva delle PEO modificando i criteri sulla base dei quali I beneficiari erano stati individuati in sede di contrattazione.
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto fondate le ragioni sostanziali prospettate dal Comune: la contrattazione integrativa non può essere eseguita o interpretata prescindendo dai vincoli inderogabili imposti dalla legge, dalla contrattazione nazionale, dal principio di selettività delle progressioni economiche e dalla necessaria compatibilità finanziaria.
Il principio innovativo del Tribunale: l’art. 28 non è un controllo generalizzato sugli atti del datore pubblico
In ambito nazionale il contenzioso sulle PEO è stato negli ultimi anni assai copioso. Le Organizzazioni sindacali, rivendicando il proprio ruolo centrale nel procedimento di individuazione dei criteri per l’impiego del fondo e in particolare sulle progressioni economiche orizzontali che oggi vengono denominate “differenziali”, hanno spesso attivato giudizi di antisindacalità, ottenendo anche importanti riconoscimenti, in ambito nazionale, del ruolo di attrici nell’ambito della contrattazione integrativa.
In questo caso specifico, tuttavia, la difesa dell’Ente locale, ha fatto valere la peculiarità del procedimento adottato valorizzando la necessità di rispettare le fonti superiori normative rispetto a taluni aspetti della contrattazione che sarebbero stati in contrasto con le stesse.
All’interrogativo della parte sindacale secondo cui, anche in tali casi, non sarebbe possible mettere in discussion quanto deciso in fase di contrattazione, nonostante il contrasto rispetto alla Legge, il Tribunale, avallando le scelte dell’Ente locale, ha risposto positivamente.
Il Tribunale ha spiegato che il procedimento di repressione della condotta antisindacale non costituisce uno strumento di sindacato generale sulla legittimità degli atti gestionali dell’Amministrazione. La tutela opera esclusivamente quando il comportamento datoriale sia concretamente idoneo a comprimere la libertà, l’attività o le prerogative sindacali.
Nel caso in questione, invece, la scelta del Comune di non attribuire alla clausola contrattuale l’interpretazione estensiva sostenuta dalle organizzazioni sindacali è stata ritenuta assistita da ragioni giuridiche e finanziarie corrette.
La clausola contrattuale, difatti, spiega il Tribunale aderendo alla prospettazione dell’Avvocato Santi Delia, non può prevalere sui limiti inderogabili e, in tali casi, non si è innanzi ad una mera controversia interpretativa della clausola contrattuale ma ad una questione relativa alla sua validità ed efficacia.
Secondo il Tribunale, qualora l’interpretazione invocata dalle organizzazioni sindacali conduca a un risultato incompatibile con il principio di selettività, con i vincoli finanziari o con le condizioni di controllo previste per la contrattazione integrativa, l’Amministrazione può legittimamente non dare applicazione alla clausola in quella portata estensiva. La decisione recepisce così l’impostazione difensiva secondo cui la contrattazione decentrata non è fonte svincolata dai limiti superiori: il trattamento economico accessorio richiede un titolo negoziale valido, compatibile con il contratto nazionale, con le norme imperative e con la sostenibilità del fondo.
“L’art. 28 St. lav. non può essere invocato per paralizzare il potere-dovere dell’Amministrazione, imposto dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, di non dare applicazione a clausole della contrattazione integrativa che siano ritenute incompatibili, sulla base di una valutazione non pretestuosa, con i vincoli di legge, con i limiti della contrattazione collettiva nazionale o con le condizioni di compatibilità finanziaria”.
Nel caso di specie, proprio per un difetto di coordinamento del procedimento di contrattazione integrativa, il fondo stanziato non sarebbe stato sufficiente a coprire l’intero riconoscimento nei confronti dei vincitori quantificati secondo la tesi dei sindacati in misura maggiore rispetto ai vincoli, peraltro inderogabili, di legge.
Tanto che l’Amministrazione “ha il diritto e il dovere di non erogare e di recuperare le somme già corrisposte ai lavoratori in forza di quella clausola”.
“La sede sindacale conserva un ruolo essenziale nella definizione concreta della procedura, ma non può essere invocata per rendere intangibile una clausola quando la sua applicazione sollevi un serio problema di compatibilità con norme imperative, con i vincoli del contratto nazionale e con il controllo sulla corretta destinazione delle risorse decentrate. In tale quadro, l’intervento dell’Amministrazione non si presenta come negazione della funzione sindacale, ma come esercizio motivato del potere-dovere di ricondurre l’attuazione della clausola entro il perimetro tracciato dalle fonti inderogabili che regolano l’istituto”.
Il decreto del Tribunale di Messina costituisce un significativo riconoscimento della correttezza dell’impostazione difensiva del Comune: l’autonomia della contrattazione integrativa resta essenziale, ma non può tradursi nell’attribuzione di progressioni economiche in contrasto con il principio di selettività, con i vincoli di finanza pubblica o in assenza di una verifica adeguata della sostenibilità della spesa.
Per usare le parole del Tribunale, “se si ritenesse antisindacale la scelta dell’amministrazione di disapplicare una clausola integrativa ritenuta nulla, si finirebbe per attribuire alla contrattazione integrativa una forza di resistenza maggiore rispetto a quella riconosciuta dalla legge”.





