Processo amministrativo: si al decreto cautelare anche quando la causa è già assunta in decisione.

E’ possibile chiedere una misura cautelare monocratica urgente quando il giudizio è già stato introitato per la decisione?

Il codice, sul punto, a leggere il solo art. 56 c.p.a. non chiarisce tale peculiare aspetto limitandosi ad indicare la possibile proposizione dell’istanza “prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio”.

L’art. 58 c.p.a., in maniera più ampia, consente alle parti di “riproporre la domanda cautelare al Collegio” senza alcuna preclusione circa lo stato del procedimento, consentendo, dunque, margini per la proposizione della misura.

D’altra parte, a ben vedere, ove le parti possano dimostrare un pregiudizio, davvero irreparabile, imporre alle stesse l’attivazione di un nuovo contenzioso (sin dal primo grado?) rappresenterebbe, per un verso, chiara violazione del principio di concentrazione dei mezzi processuali all’interno di un’unica fase e, più di un dubbio, ad esempio, nell’ipotesi di stretto collegamento tra la misura cautelare già concessa, ed in ipotesi elusa, e quella che si ha in mente di chiedere nonostante il passaggio della causa in decisione.

Il caso, in particolare, nella specie, riguardata la determinazione di un Ateneo che provvedeva all’espulsione dalla frequenza di un corso nonostante la vigenza della misura cautelare a suo tempo adottata e dopo il passaggio della causa in decisione.

In tale ipotesi, dunque, vi era anche un evidente strumentalità tra la misura cautelare a suo tempo adottata e quella di cui si chiedeva l’adozione tale da convincere il nostro studio a chiedere, appunto, al Consiglio di Stato, di provvedere all’emissione di un nuovo provvedimento nonostante la causa fosse in decisione.

Il Consiglio di Stato, aderendo alla tesi proposta, ha “il ricorso in appello è stato discusso, nel merito, all’udienza dello scorso 8 marzo 2022, ma, a tutt’oggi, la decisione non è stata pubblicata”, “rimane ferma, pertanto, l’efficacia della misura cautelare collegiale disposta con la citata ordinanza n. ***” e “resta intatto, inoltre, il potere della Sezione ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare la corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare”.

Anche se la causa è stata introitata per la decisione, dunque, secondo il Consiglio di Stato “resta intatto, inoltre, il potere della Sezione ad adottare i provvedimenti necessari per assicurare la corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare“.

Cons. Stato, Sez. VII, decreto 11 marzo 2022.