Il Consiglio di Stato rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sul concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione varato dal Ministro Fedeli. Le motivazioni.

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CONFERENZA STAMPA 12 SETTEMBRE ORE 16,30 PRESSO LO STUDIO BONETTI DELIA.

Con una lunga ordinanza di 20 pagine, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ripercorso la travagliata storia della scuola italiana dell’ultimo trentennio (dalla Legge n. 31/90 che ha introdotto il concetto di abilitazione sino al D. Lgs. n. 59/17 che l’ha eliminato) nel quale, in estrema sintesi, è accaduto che “il possesso, ovvero il mancato possesso, di un’abilitazione all’insegnamento (è) dipe(sa) da circostanze non legate al merito, ma soltanto casuali, ovvero in sintesi estrema dall’essersi o no trovati, per ragioni anagrafiche, o di residenza, nella posizione di poter partecipare ad uno dei percorsi abilitanti ordinari di cui si è detto, ovvero dall’avere o no potuto frequentare una SSIS ovvero un TFA, ovvero ancora dall’avere potuto usufruire di un PAS, legato quest’ultimo, come pure si è detto, ad una circostanza ulteriore a sua volta casuale, ovvero all’avere o no prestato servizio come docente precario“.

Tali profili, commentano gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, erano stati dedotti in ricorso anche a seguito dell’ulteriore accoglimento ottenuto innanzi al Comitato sociale Europeo che, dopo ampia istruttoria, aveva stigmatizzato il sistema italiano di conferimento dell’abilitazione eccessivamente penalizzante per larga parte dei docenti.

Secondo la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, dunque, “il mantenere la riserva agli abilitati costituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai laureati“. Nel rimettere la questione alla Corte costituzionale, la Sesta Sezione non ha sospeso la procedura concorsuale, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse” (così il comunicato stampa del C.d.S. del 3 agosto), per le quali avevamo proposto i ricorsi.

Oltre a questa questione principale, il Consiglio di Stato ha accolto l’ulteriore tesi che consente ai dottori di ricerca di partecipare al concorso, precisando che in ipotesi di rigetto del rilevo principale, la Corte dovrà vagliare in punto di ragionevolezza la scelta del Legislatore di escludere i docenti con possesso del più alto titolo di studio del nostro ordinamento.

La battaglia a favore del titolo di dottorato aveva avuto positiva delibazione, in accoglimento delle azioni proposte dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, gli stessi patrocinatori del procedimento rimesso alla Corte Costituzionale, per ottenere l’ammissione al primo concorso de “La Buona Scuola” sostenendo la conformità del percorso abilitante rispetto a quello di dottorato e la circostanza che in ambito universitario ai dottorati è consentita la possibilità di insegnare.

La decisione per la sua complessita’ avrà effetti su varie categorie di docenti (AFAM, ITP, Diplomati ISEF, Abilitati all’estero etc. i cui ricorsi sono stati avanzati con analoghe motivazioni e ulteriori censure peculiari) consentendo loro l’ammissione al concorso con riserva nelle more della trattazione da parte della Consulta. La vicenda è differente dalla nota questione affrontata dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e vertente sull’ingresso nelle Gae dei maestri della scuola dell’infanzia e primaria.

In attesa delle altre decisioni, che verranno pubblicate entro la prossima settimana, al fine di valutarne e spiegarne la portata, il 12 settembre alle ore 16.30 verrà tenuta una conferenza stampa dai legali presso il loro studio sito in Roma via San Tommaso D’Aquino 47).

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Il comunicato ufficiale del Consiglio di Stato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa

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