Concorso Docenti 2016: il diploma di maturità linguistica rappresenta titolo valido per l’ammissione al concorso. Anche il TAR LAZIO, dopo un quinquennio, sposa la nostra tesi

A prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio (mero diploma magistrale e diploma di maturità linguistica) siano o meno coincidenti […]il diploma di maturità linguistica rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale”.

Così si è pronunciato il Tar Lazio con una sentenza emblematica (n. 1496/19), accogliendo per la prima volta la tesi avanzata e sostenuta da tempo dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, antesignani della battaglia per il riconoscimento del valore abilitante all’ insegnamento del diploma magistrale di indirizzo linguistico.

Dalla lettura della sentenza del Tar si legge “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture, «è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto magistrale (…)in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie»; l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale, «appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici»

Pertanto, a nulla rileverebbe la tipologia del titolo sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico) rilasciato, riferendosi la disposizione del bando stesso ai “titoli di studi conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale”, in tal modo attribuendo rilievo non alla specificità dell’indirizzo quanto piuttosto alla scuola che lo ha rilasciato.

Tale configurazione della disposizione normativa lascia ritenere, dunque, che non vi sia differenza tra i titoli sperimentali rilasciati, ma che ciò che conta è la circostanza che il titolo venga rilasciato da un Istituto magistrale.

Di conseguenza, i titoli sperimentali rilasciati da tali scuole risultano equiparati e tanto anche ai fini abilitanti per la partecipazione al concorso.

Il T.A.R. Lazio, dunque, da sempre fermamente schierato negativamente nel sostenere il valore non abilitante del titolo, compie un deciso passo in avanti riconoscendo la peculiare disciplina concorsuale. Pur non disattendendo le proprie tesi che negano tutt’ora l’ammissione in II Fascia delle G.I., dunque, accoglie la nostra tesi sul valore del titolo utile quanto meno ai fini concorsuali.

Si tratta del primo riconoscimento in assoluto verso questa categoria di docenti in cui il TAR LAZIO si è pronunciato con sentenza definitiva.