TEST DI AMMISSIONE COMPUTER BASED: SI ALLA RIPETIZIONE DELLA PROVA A SEGUITO DEL BLOCCO DEL COMPUTER. SI ANCHE AL CONSEGUENTE SOVRANNUMERO A SEGUITO DI TALE RIPETIZIONE

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pronunciandosi sul ricorso proposto dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, ha accolto le censure sollevate avverso le modalità di conduzione della prova concorsuale finalizzata all’ammissione alle scuole di specializzazione medica per l’anno 2018, specie in riferimento ad alcune anomalie, riscontrate in sede di espletamento del test di ammissione, riguardanti il corretto funzionamento della postazione informatica assegnata ad uno dei candidati.

Già in sede cautelare, peraltro, il Giudice amministrativo aveva ritenuto sussistessero i presupposti ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione della efficacia degli atti concorsuali impugnati, disponendo, così, la ripetizione della prova di ammissione, per le difficoltà riscontrate da uno dei candidati, e dovute all’imperfetto funzionamento della propria postazione informatica.

A seguito della ripetizione ordinata in fase cautelare, peraltro, il punteggio del ricorrente, ora messo in condizioni di serenità rispetto alla precedente fase concorsuale, aumentava consentendo una migliore collocazione in graduatoria e l’attribuzione, dunque, di una scuola diversa e “migliore” rispetto a quella inizialmente attribuita. Il MIUR, dunque, all’esito di tale procedimento, non potendo espellere i soggetti già ammessi in tale “migliore” scelta, vedrà imposto il sovrannumero del nostro ricorrente.

La precarietà di tale ultima decisione, connessa alla natura ed alle finalità proprie del giudizio cautelare, è ora venuta meno a seguito della cristallizzazione dell’accoglimento dei motivi di impugnazione nella sentenza del TAR Lazio, n. 5168/2019.

Il Giudice amministrativo, infatti, in piena adesione alle censure mosse dagli Avv.ti Delia e Bonetti, ha ritenuto che la condotta della Pubblica Amministrazione si ponga in insanabile contrasto con il principio della par condicio; principio, quest’ultimo, che deve sovrintendere ogni procedura concorsuale.

L’Amministrazione, afferma il Tribunale, ha omesso di apprestare al candidato mezzi atti a consentire allo stesso di esprimere al meglio le sue capacità, di guisa da poter conseguire una valutazione che rispecchi fedelmente l’impegno profuso del candidato e l’apparato di conoscenze dallo stesso posseduto.

Lo scorretto funzionamento del sistema informatico, inoltre, non può essere risolto solo dalla rinnovazione del tempo a disposizione lo stesso giorno della prova, essendo inevitabilmente falsato il contesto in cui la stessa prova viene svolta (ad esempio in quanto mentre il candidato è ancora intento nello svolgimento della sua prova, gli altri candidati hanno concluso il proprio test trasformando, inevitabilmente, l’aula in una bolgia infernale o comunque non idonea allo svolgimento di un concorso in condizioni di par condicio).

L’accaduto, dunque, secondo il TAR, ha creato una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che hanno potuto giovarsi di una postazione informatica perfettamente funzionante e, quindi, conseguire punteggi più elevati. Tale disparità di trattamento, conviene il Giudice amministrativo, è interamente addossabile in capo alla Pubblica Amministrazione.

Per tali ragioni, dunque, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dagli Avv.ti Delia e Bonetti, ha annullato la graduatoria nazionale approvata con D.D. 23 luglio 2018, n. 1949, limitatamente alla posizione assunta dal ricorrente a seguito dell’espletamento della prima prova di ammissione, ed ha disposto, inoltre, l’inserimento in graduatoria del candidato sulla base del punteggio dallo stesso ottenuto successivamente alla ripetizione del test di ammissione, condannando il MIUR alle spese processuali.