Concorsi pubblici: quali sono gli effetti dell’ammissione dei concorrenti esclusi a seguito di provvedimento del G.A. sulla graduatoria finale? E’ atto, in parte qua, impugnabile?

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Il T.A.R. del Lazio accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia – founder di Bonetti & Delia – ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la graduatoria ENAC a 37 posti di Ispettore aeroportuale che rimane in vigore anche con riguardo ai soggetti ammessi pur se in possesso di un voto di laurea inferiore a 105/110.

Il fatto.

23 febbraio del 2018 l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora in poi ENAC)  bandiva il concorso pubblico a 37 posti di Ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell’ENAC, area operativa – categoria C, posizione economica C1 di cui al CCNL del personale non dirigente .

In particolare, tra i requisiti di accesso a tale procedura, l’art 2 del bando, relativo ai requisiti di ammissione, prevedeva che fosse necessario “essere in possesso di un Diploma di Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o lauree equipollenti, conseguito con votazione non inferiore a 105/110”.

La questione sorge proprio a causa dell’ultimo requisito appena menzionato. Infatti i candidati sprovvisti di tale votazione  sarebbero stati esclusi dalla procedura concorsuale.

Accade che, a seguito di azione giudiziale proposta dinnanzi il TAR Lazio, taluni candidati impugnavano la sopracitata previsione della lex specialis ritenendola, appunto, illegittima.

Così Il giudice di prime cure, in fase cautelare, consentiva ai ricorrenti di partecipare alle prove concorsuali e, successivamente, con sentenza n. 7777/2019, accoglieva definitivamente il ricorso così che la graduatoria definitiva comprendeva anche i soggetti esclusi.

L’Amministrazione procedente, nel rispetto della parità di trattamento  oltre che per evitare, evidentemente, il sorgere di ulteriori contenziosi, estendeva gli effetti del provvedimento giudiziale anche ai candidati non ricorrenti che si trovavano nella medesima situazione.

La clausola del bando, avendo appunto effetti erga omnes, è stata prima sospesa e poi annullata per tutti i candidati a nulla valendo l’impugnazione tempestiva o meno della stessa.

La vicenda, seppur non ancora conclusa, a causa della proposizione del gravame dinnanzi al Consiglio di Stato da parte dell’ENAC, percorre adesso una via trasversale.

La questione processuale: è impugnabile la graduatoria in ragione dell’ammissione di taluni soggetti in forza di provvedimenti giudiziali?

Tale via è stata, per l’appunto, tracciata da una dei concorrenti che, anziché utilizzare il tradizionale rimedio dell’appello o dell’opposizione di terzo, decide di introdurre un nuovo ed autonomo giudizio dinnanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento della graduatoria, nel frattempo pubblicata in data 03/12/2019, nella parte in cui conteneva i soggetti ammessi dallo stesso T.A.R.Lazio.

Il nostro studio è intervenuto in tale giudizio al fianco dei soggetti ammessi a partecipare al concorso in disapplicazione della clausola limitative legata al voto di laurea (di cui all’art. 2 del bando di concorso), sostenendo l’inammissibilità dell’azione proposta in quanto l’ampliamento degli effetti della sentenza a tutti i candidati, non risulta, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente, illegittimo, ma dettato dalla necessità di eseguire un provvedimento giurisdizionale che, per sua natura, produce effetti erga omnes.

Solo in sede di gravame, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza così da impedirne gli effettie non certo con autonoma azione.

La questione, quindi, non può essere posta in termini di illegittimità del provvedimento amministrativo posto, per l’appunto, in esecuzione della sentenza, ma solo in termini di una possibile illegittimità attinente la sentenza emessa, dato che la stessa non solo ha permesso l’ampliamento del numero dei candidati partecipanti al concorso, ma ha altresì fornito loro la possibilità, nonostante l’assenza del requisito richiesto dal bando, di essere inseriti, all’esito del concorso, nel novero dei vincitori.

Per tali ragioni il ricorso, così come confermato dalla sentenza n. 4242 del 27 Aprile 2020, non può che essere inammissibile poichè non è contestabile il provvedimento dell’Amministrazione, nella specie la graduatoria finale, adottato in esecuzione di un provvedimento giudiziale, ma soltanto il provvedimento giudiziale, quest’ultimo peraltro effettivamente impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato (dall’Amministrazione) ed in attesa di decisione.

In definitiva queste le parole del Giudice Amministrativo nella sentenza da ultimo citata: “Il ricorso non può essere accolto perché attraverso la sua proposizione si vuole contestare l’esito parziale di un giudizio promosso da coloro che risultavano esclusi per mancanza di un voto di laurea pari almeno a 105/100 e che ha visto l’ammissione con riserva in sede cautelare e la successiva sentenza di accoglimento del ricorso con appello dell’ENAC fissato per l’udienza del 21.4.2020 innanzi al Consiglio di Stato.La ricorrente avrebbe dovuto appellare la sentenza del TAR che aveva confermato l’ammissione con riserva: se anziché proporre appello, anche incidentale, ogni controinteressato potesse contestare l’atto frutto di provvedimento giurisdizionale proponendo autonomo contenzioso, ci sarebbe una moltiplicazione di contenziosi anziché utilizzare il rimedio dell’appello o dell’opposizione di terzo” tale ultima possibilità, tra l’altro, assolutamente contraria ai principi del nostro ordinamento giuridico inerenti alla ragionevole durata e speditezza dei processi.