Tribunale di Venezia condanna Ministero: l’iscrizione del docente depennato in GPS è automatica.

Graduatorie provinciali di supplenza. Il docente depennato dalla I fascia per provvedimento giurisdizionale sfavorevole deve essere automaticamente e immediatamente ricollocato in II fascia.

Il Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, ha accolto con sentenza di merito, il ricorso proposto da un ITP patrocinato da Bonetti & Delia Studio Legale, che era stato illegittimamente escluso dalle Gps per il biennio 2022-2024 poiché, per un mero errore dell’Amministrazione, non compariva nella II fascia delle Gps del precedente biennio.

In particolare, il ricorrente relativamente al biennio 2020-2022 aveva presentato la domanda per l’inserimento in I fascia (riservata agli abilitati) inserendo come titolo di accesso, “Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato”. Tuttavia, nelle more, tale provvedimento veniva riformato in appello ed il docente depennato dalla I fascia delle GPS, senza essere però inserito nella II fascia. Nell’ambito della nuova procedura di aggiornamento delle GPS 2022 – 2024, lo stesso, chiedeva l’inserimento in II fascia delle GPS per un’altra provincia, da cui veniva escluso, in quanto risultava non precedentemente inserito nelle GPS in II fascia.

Valorizzando la tesi dell’Avvocato Santi Delia, name founders di Bonetti & Delia Studio Legale, il Tribunale di Venezia ha chiarito che l’USP di provenienza contestualmente al depennamento, avrebbe dovuto in via automatica provvedere immediatamente ad inserire il ricorrente in II fascia così come previsto dalle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2022/23, di cui al DM 188/2022 ove si legge: “Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI. …”. La ricollocazione nella II fascia doveva essere dunque automatica ed immediata ed illegittimamente centinaia di docenti, come il ricorrente, sono stati depennati.

L’USP è stato condannato a oltre € 5000 di spese legali per le fasi cautelari e di merito dei giudizi.