Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale retroagiscono alla data di deposito del ricorso. Il ricorrente, che ha ottenuto la rettifica giudiziale del punteggio, ha diritto ad essere assegnato presso la sede che avrebbe potuto ricoprire all’epoca delle convocazioni.
Il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia ed avanzato da un docente che, nell’ambito delle procedure di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, relative al triennio 2014/2017, presentava domanda di aggiornamento del proprio punteggio richiedendo la valutazione del servizio militare. A seguito del mancato riconoscimento di tale titolo da parte dell’Amministrazione agiva giudizialmente e, otteneva prima in via d’urgenza e poi definitivamente in sede di merito il ricalcolo giudiziale del proprio punteggio.
Il ricorrente, tuttavia, pur ottenendo il ricalcolo del proprio punteggio attinente ai titoli, non veniva ricollocato da parte dell’Amministrazione nell’originaria posizione corretta e, soprattutto, non otteneva gli incarichi che, grazie a tale punteggio, avrebbe potuto stipulare a suo tempo.
Il Tribunale di Messina con sentenza del 30 gennaio ha accolto ricorso, condividendo le argomentazioni prospettate dall’Avv. Delia name founder di Bonetti & Delia Studio Legale affermando che: “gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale retroagiscono alla data di proposizione della stessa (ossia di deposito del ricorso) e non a quella di pubblicazione dell’ordinanza cautelare, sicché la verifica “ora per allora” dell’avente diritto alla nomina deve essere effettuata considerando le posizioni in graduatoria che il ricorrente avrebbe dovuto ricoprire all’epoca delle convocazioni” e riconoscendo il diritto del ricorrente all’assegnazione presso la sede maggiormente ambita oltre al risarcimento dei danni condannando il Ministero alle spese.





