PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE: SI DEL TRIBUNALE AL LAVORATORE CHE DIMOSTRA L’OMESSA VERIFICA DELLA PA.

Con ricorso al Tribunale l’Avvocato Santi Delia ha ottenuto il riconoscimento del diritto alla progressione economica del proprio assistito che aveva partecipato ad una selezione interna per titoli bandita da un’Università statale.

Come spesso avviene in procedure di questo tipo l’Ateneo aveva usato il “sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale (SMVP)” previsto dal d.lgs. n. 150/2009 – modificato dal D.lgs. n. 74/2017- che articola in più fasi il ciclo di gestione della performance: misurazione e valutazione della performance organizzativa, misurazione e valutazione della performance individuale con parametri differenziati, nel caso di specie rappresentati solo dai tempi di svolgimento delle attività.

Tali valutazioni, tuttavia, possono essere contestate all’esito di una specifica fase di accesso agli atti i cui esiti, successivamente, possono essere vagliati dal Giudice ordinario che potrà, ove si riesca a dimostrare l’errore dell’amministrazione, condannarla a riconoscere il nuovo livello economico acquisito.

In particolare, nel caso specifico, l’Avvocato Delia ha sostenuto che in base linee guida predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è imputabile solo all’Amministrazione non aver verificato le ragioni degli scostamenti lamentate dai dipendenti. L’analisi e la valutazione della performance organizzativa, difatti, richiede la contestualizzazione delle cause dello scostamento dei risultati effettivamente raggiunti dall’amministrazione da quelli programmati ed è fondamentale per “identificare i fattori che hanno portato allo scostamento (…) verificare se gli scostamenti sono dovuti ad un problema del sistema (…) analizzare se le cause di scostamento sono esogene o endogene”. Gli esiti di tale processo devono essere documentati “mediante reportistica appositamente definita dall’amministrazione e devono confluire nella Relazione sulla performance che rappresenta l’atto conclusivo del ciclo”.

Il Tribunale, accogliendo la tesi difensiva, ha ritenuto corretto attribuire al ricorrente il massimo punteggio dichiarando illegittima la valutazione della performance nella parte in cui ha attribuito al dipendente e alla struttura di appartenenza un punteggio “arbitrario” determinando l’esclusione dall’elenco dei vincitori e beneficiari della PEO del dipendente e ha ordinato all’Amministrazione di attribuire i punteggi corretti riconoscendogli il diritto alla PEO.

Tribunale di Messina, 20 marzo 2024