Secondo il Sindacato “da ultimo, si [sarebbe concretizzata, e continua a farlo per i suoi effetti perduranti, una condotta antisindacale tenuta dall’ente resistente, incidente, in modo diretto, su diritti sindacali espressamente riconosciuti dai contratti collettivi di lavoro, dalla Legge e dalla Costituzione”. In particolare, il comportamento stigmatizzato sarebbe da rintracciare nell’aver “avviato le procedure di consolidamento dell’orario di lavoro, di stabilizzazione di una quota di personale a tempo determinato e di successiva copertura dei posti vacanti mediante selezioni pubbliche, senza che fosse preventivamente fornita alle organizzazioni sindacali alcuna informativa e senza che fosse attivato il confronto sindacale previsto dal CCNL in relazione alle materie dell’organizzazione del lavoro, della dotazione organica, dell’orario e degli andamenti occupazionali, essendo trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione alla UIL solo in data 30 gennaio 2026, quando le determinazioni risultavano ormai adottate”.
Si trattava di importanti atti programmatici e gestionali adottati, dopo un lungo percorso, dalla governance della Società.
L’Azienda, assistita in giudizio dall’Avvocato Santi Delia, rilevava l’inesistenza di qualsiasi condotta antisindacale, evidenziando come l’avvio di tali procedure concorsuali o il consolidamento orario del personale non necessita affatto di una previa (persino condivisa?) concertazione sindacale e la partecipazione al “processo decisionale”. I sindacati, come avvenuto, sono stati informati di tali processi, in sede appunto di informativa, ma “l’ordinamento”, si legge nelle difese della partecipata dell’Ente locale, “non prevede affatto tale imposizione” in quanto l’informativa ed il confronto con i Sindacati “su base almeno annuale e limitato alla verifica dell’applicazione delle norme contrattuali e delle condizioni di lavoro, senza attribuire alle organizzazioni sindacali un potere di partecipazione al processo decisionale datoriale”.
Il Tribunale ha accolto in toto tale tesi condannando anche alle spese legali il Sindacato.
Secondo il Tribunale, difatti, “il procedimento ex art. 28 St. lav. non può, pertanto, essere utilizzato quale strumento di sindacato generalizzato sulle opzioni imprenditoriali, né può surrettiziamente trasformarsi in una sede di controllo giudiziale sul merito delle decisioni aziendali, ove tali decisioni non risultino assunte in violazione di specifici obblighi partecipativi imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva“.
A differenza di quanto ritenuto dal Sindacato “non ogni decisione aziendale incidente sull’organizzazione del lavoro o sugli andamenti occupazionali è, di per sé, soggetta a un obbligo di informazione preventiva, dovendo invece valutarsi, caso per caso, se il contratto collettivo imponga specifiche forme di partecipazione sindacale ulteriori rispetto all’informativa e al confronto annuale”.
La decisione del Tribunale, commenta l’Avvocato Santi Delia, è assai importante in quanto chiarisce definitivamente che le libertà e le prerogative sindacali, che la Società ha sempre garantito, non devono affatto essere interpretate come un onere di preventivo interpello degli stessi Sindacati a fronte di atti di gestione su cui è proprio il datore di lavoro ad aver oneri e onori delle strategie messe in atto.
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