Si tratta di uno dei temi più spinosi, ed ancora irrisolti, delle cosiddette stabilizzazioni “Madia” e, verosimilmente, di altre che in futuro potranno arrivare.
Il tema sottoposto all’esame della Cassazione, ha portata nazionale giacchè – a seconda del principio che verrà fuori – il rischio è quello di migliaia di licenziamenti ed altrettanti lavoratori che dopo anni di lavoro dovevano continuare a rimanere precari o tornare ai vecchi ruoli non più ricoperti da anni.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale sarebbe “contra legem la previsione del bando, in base alla quale sono ammessi alla procedura selettiva per cui è causa i soli candidati che non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione, escludendo quindi coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria e dal medesimo bando, siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’altra amministrazione“.
Un altro indirizzo più favorevole ai lavoratori che seppur in possesso di altro contratto a tempo indeterminato aspiravano a stabilizzare quello precario ricoperto, appare in effetti “maggiormente confacente all’interesse dell’amministrazione all’assunzione delle migliori professionalità, interesse sovraordinato rispetto ad altre finalità pure meritevoli di perseguimento, come, nel caso odierno, il superamento del precariato”. “A sostegno di tale interpretazione“, continuava ad esempio il Tribunale di Messina, aderendo alle difese dell’Avvocato Santi Delia, “può ben richiamarsi quanto ritenuto dalla sentenza della Corte Cost. n. 175/2017″ ove si era evidenziato che l’esclusione dei partecipanti finiva per passare da fattori imponderabili come la “natura del datore di lavoro” (pubblica o privata), non funzionale “all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità“.
Una diversa lettura dell’art. 20 d.lgs. 175/2017, d’altra parte, conclude il Tribunale richiamando le difese spiegate dal legale, “contrasterebbe con i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui al capo III della cosiddetta ” Ca. di Nizza “, alla quale nel 2009 – con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati; a sua volta la Direttiva 1999/70/CE, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, è stata ritenuta interpretabile in modo tale, da escludere anche ” discriminazioni alla rovescia “, rapportabili a normative che assicurassero vantaggi al personale precario, a scapito dei diritti dei lavoratori stabilizzati“.
La Cassazione, che per la prima volta si esprimerà sul tema, ha ritenuto che “le questioni sollevate, in particolare quella sul requisito dell’assenza, al momento della presentazione della domanda e/o della presa di servizio, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato presso altra amministrazione, ai fini della ammissione alla procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 75/2017,
investono vari profili di rilievo nomofilattico, per cui la trattazione del presente ricorso deve essere fissata in pubblica udienza, ossia «nel luogo privilegiato ove vanno assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il Pubblico Ministero, le decisioni aventi particolare rilievo nomofilattico» (ex plurimis, Sez. U., n. 4739 del 3 marzo 2026).
La questione della platea degli esclusi dalle stabilizzazioni, aveva frontalmente investito tutte le Amministrazioni impegnate in tali procedure e, in particolare, quelle sanitarie che, grazie ai fondi emergenziali COVID-19, avrebbero potuto attivare e concludere le procedure anche a favore di tali soggetti. Già formati da anni di lavoro precario e pronti a fronteggiare l’emergenza invece di ricorrere a concorsi che, la stessa pandemia da fronteggiare, non consente di attivare.
La Corte ha ritenuto di vagliare in udienza pubblica i motivi sollevati dall’Avvocato Delia con i quali “denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 cod. civ. e dell’art. 20 co. 1 d.lgs. n. 75/2017 in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto superfluo che l’avviso di stabilizzazione non contesse una clausola espressa con la quale si prevedeva quale condizione di partecipazione, l’assenza di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 co. 1 d.lgs. n. 75/2017 in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto essenziale quale pre-requisito per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione ex art. 20, co. 1 d.lgs. n. 75/2017 l’assenza di un pregresso rapporto di lavoro con altra pubblica amministrazione. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della Carta di Nizza e della Direttiva 1999/70/CE in riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto “fuor di luogo” il riferimento alla Carta di Nizza ed alla Direttiva 1999/70/CE per la violazione del principio di non discriminazione da interpretarsi alla rovescia“.
Si tratta, commenta l’Avvocato Santi Delia, di “un tema di portata nazionale atteso da migliaia di lavoratori e dalle stesse Amministrazioni che, anche per lo spessore degli argomenti esposti, siamo certi farà da guida per le successive assunzioni e non possiamo che essere estremamente felici, tanto per i nostri assistiti che vedono rinosciuti anni di lavoro precario e sottopagato, quanto per il nostro studio che, ancora una volta, a livello nazionale, conferma la propria presenza nell’ambito del pubblico impiego e dei concorsi pubblici offrendo ai giudicanti temi di riflessioni spesso condivisi“.





