L’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente per intero anche nel caso di rigetto dei motivi aggiunti proposti successivamente al ricorso principale.

Il TAR per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto e patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia sul tema della dovutezza del contributo unificato in ipotesi di soccombenza reciproca giudiziale.

In particolare, la pronuncia ottemperanda, in ragione della particolarità della vicenda e degli interessi alla stessa sottesi, disponeva la compensazione delle spese per la metà e, per l’altra metà, le poneva a carico dell’Amministrazione, condannando quest’ultima al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese legali liquidate oltre accessori.

Il giudice aveva quindi ravvisato giusti motivi atti a legittimare, in parte, la compensazione pro quota delle spese tra le parti, mentre per la restante parte condannava l’Amministrazione al pagamento delle stesse in favore di parte ricorrente.

L’Amministrazione, stante la reciproca soccombenza, si rifiutava di corrispondere per intero l’importo dovuto a titolo di contributo unificato e si limitava a pagare solo la metà di esso.

In ragione di tale perpetrato inadempimento si adiva il TAR Catania il quale con sentenza del 1 febbraio 2023 affermava che “l’onere relativo al pagamento del contributo unificato di cui agli artt. 9 e s. del citato d.P.R., è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, il che sta a significare, in primo luogo, che l’obbligo del rimborso deriva direttamente ed automaticamente dalla legge senza necessità di una specifica statuizione al riguardo nella sentenza ed è sottratto alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare.

Pertanto, il TAR siciliano, in accoglimento del ricorso proposto dallo Studio Legale Bonetti & Delia, condannava l’Amministrazione a conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento in nostro favore delle somme dovute a rimborso del contributo unificato e provvedeva a nominare il Commissario ad Acta, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’adempimento di tale obbligo, compirà gli atti necessari al pagamento con onere a carico di parte resistente.

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