Ex medici incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi: parte l’azione a tutela della loro posizione previdenziale

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Come è noto, il D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502 – adottato in attuazione dell’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421) – disciplina il procedimento d’inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

Questi medici, dopo aver superato un concorso pubblico, sono stati inquadrati nei ruoli del SSN. Secondo il Consiglio di Stato, tale concorso, presenta tutti i caratteri di una selezione concorsuale, in quanto sussiste: a) l’onere, gravante sugli interessati, di presentare la domanda di “inquadramento” entro un termine perentorio (art. 1 D.P.C.M. cit.); b) la fissazione di specifici requisiti di partecipazione (art. 1 D.P.C.M. cit.); c) la previsione di un giudizio di idoneità, per titoli e colloquio, al dichiarato fine di accertare il livello di professionalità dei candidati (art. 4 D.P.C.M. cit.); d) la declinazione di precisi criteri normativi per l’attribuzione dei punteggi in ordine alla valutazione dei titoli posseduti ed allegati dai partecipanti (art. 4 D.P.C.M. cit.); e) l’insediamento di una Commissione composta da esperti, avente il precipuo compito, di natura prettamente tecnico-discrezionale, di valutare, in esito al colloquio, l’idoneità dei singoli candidati nonché di assegnare loro un punteggio (artt. 2 e 4 D.P.C.M. cit.); f) il richiamo espresso operato dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 502/1997, nei limiti della compatibilità precettiva, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

Il loro inquadramento quali dirigenti medici ha tenuto della loro anzianità di servizio del precedente ruolo in conformità al DPCM già citato.

Sulla situazione previdenziale, invece, ad oggi, questi medici sono nel caos più totale. Infatti, mentre per il riconoscimento dell’anzianità di servizio in regime convenzionale prestata dai soggetti interessati, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Ssn, si prevedeva ai fini giuridici ed economici una quantificazione di quanto già maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza (Dpcm 8/3/2001), nulla veniva evidenziato sulla situazione previdenziale degli stessi.

In pratica, a questi (circa) 20.000 medici della guardia medica, della medicina dei servizi e delle attività specialistiche ambulatoriali, oltre ad essere stato imposto l’inquadramento nei ruoli dei medici dirigenti dipendenti del Sistema sanitario nazionale, si omise di attuare un’adeguata e dovuta salvaguardia previdenziale.
Venne consentito, a suo tempo, con la Finanziaria 1999, di optare per il mantenimento della posizione assicurativa, già costituita presso la fondazione di previdenza e assistenza dei medici, anziché l’iscrizione all’istituto previdenziale pubblico.
Ma le condizioni della permanenza ENPAM o del passaggio INPDAP non vennero mai definite.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, infatti, venne previsto che “con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneria carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell’articolo 15 nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo“.

Da allora, tuttavia, i Ministeri competenti omisero di provvedere a quanto dovuto per Legge e nessuno dei medici vincitori di concorso ottenne il riconoscimento della propria precedente posizione previdenziale.

L’Inps, subentrata all’Inpdap, si limita ad applicare vertiginose somme a titolo di ricongiunzione della precedente carriera chiedendo a tali medici pagamenti che si aggirano sulle 200.000 euro, disattendo, anch’esso, il principio di legge secondo cui tale passaggio non deve avvenire in maniera onerosa per il personale.

Per tali ragioni, abbiamo accettato il mandato del comitato degli ex incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi per affiancarli in tale battaglia legale per il riconoscimento dei loro diritti ad una corretta ricostruzione previdenziale del loro servizio.

L’azione consta di una fase extragiudiziale volta ad individuare le ragioni della mancata attivazione del disposto dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502/92 citato e lo stato, ove sia mai avvenuto l’insediamento, dei lavori della Commissione a suo tempo istituita. Solo sulla base di tale verifica potranno attivarsi i successivi rimedi anche giudiziali e volti ad eliminare il c.d. silenzio della P.A. avverso tale disposto di legge.

La fase extragiudiziale ha un costo di € 200,00 cadauno e, astrattamente, potrebbe essere da sola sufficiente alla risoluzione della problematica.

Le successive azioni giudiziali, viceversa, verranno valutate e concordate sulla base di quanto emergerà dall’esito di tale fase extragiudiziale.

Per aderire all’azione è sufficiente seguire le seguenti istruzioni ENTRO IL 10/8/2016.

1) COMPILARE IL FORM ON LINE DI ADESIONE ACCEDENDO A QUESTO LINK;

2) SCARICARE E COMPILARE LA DOCUMENTAZIONE DI ADESIONE CARTACEA;

3) Bonificare la quota di € 200 alle seguenti coordinate

Banca BARCLAYS BANK PLC 
Filiale FILIALE DI ROMA – VIA GREGORIO VII, 138/140 ROMA 
Coordinate Bancarie nazionali ed internazionali del rapporto selezionato: 
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IBAN 
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4) Inviare la superiore documentazione e la ricevuta di bonifico via mail a segreteria@avvocatosantidelia.it scansionata

5) Inviare la medesima documentazione e la ricevuta di bonifico a mezzo posta con raccomandata a.r. allo studio di Messina, Via S. Agostino 4, 98122