Concorsi pubblici: il Tribunale di Palermo accoglie e condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione di 10 anni di differenze retributive.

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Un dipendente civile del Ministero della Difesa aveva partecipato, nel lontano 2008, ad una procedura selettiva per il passaggio ad area funzionale superiore, posizionandosi come primo degli idonei non vincitori. Tale valutazione, tuttavia, risultava viziata sotto molteplici profili, guadagnandosi quelle censure, proposte dall’Avvocato Santi Delia ed accolte dal Tribunale siciliano, che, su più fronti, ne hanno dimostrato l’illegittimità.

Il Tribunale di Palermo aveva dapprima negato la propria giurisdizione che, in accoglimento delle tesi dello Studio, era invece confermata in appello.

In sede di rinnovazione del primo grado di giudizio, dunque, facendo proprie le difese in favore del candidato, il Tribunale ha ritenuto doveroso garantire la “tutela della posizione soggettiva del singolo al rispetto della regolarità dell’iter concorsuale” che, nel caso di specie, non era stato valutato correttamente secondo i criteri predefiniti dal bando di concorso, in violazione ai principi generali di correttezza e buona fede cui l’attività delle P.A. dovrebbe sottendere. Rileva, infatti, il Giudice che “il diritto del dipendente pubblico a che la valutazione dei titoli sia effettuata nel rispetto sia dei criteri generali determinati in precedenza dall’ente con il bando di concorso, sia dei principi generali” rende necessaria la verifica giurisdizionale volta ad accertare se “vi sia stata una lesione di detti principi”.

Pertanto, riassegnando il punteggio illegittimamente sottratto al ricorrente, il Tribunale di Palermo ha disposto l’inquadramento nella fascia per cui aveva concorso disponendo, inoltre, la corresponsione delle differenze retributive dovute negli ultimi 10 anni.