Vittoria al fianco dell’Università di Catanzaro sulle scuole di specializzazione

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Bonetti & Delia, con il founder Santi Delia (in foto) e Michele Bonetti, hanno assistito l’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ampio contenzioso  generatosi a seguito del temporaneo mancato accreditamento di alcune scuole di specializzazione di medicina.

Si tratta di un contenzioso estremamente delicato nell’attuale emergenza sanitaria nazionale giacchè, in ipotesi di accoglimento, avrebbe consentito l’indiscriminato trasferimento degli specializzandi tra i diversi Atenei mettendo a rischio anche i livelli minimi assistenziali su cui sono tarate le ammissioni alle Scuole di specializzazione.

Il MIUR, difatti, oltre a comminare il mancato accreditamento in ragione del non raggiungimento di alcuni parametri imposti dall’Osservatorio nazionale, imponeva all’Ateneo di accordare il trasferimento incondizionato a tutti gli specializzandi che ne avevano fatto richiesta proprio in virtù della “sanzione” comminata. Gli specializzandi avevano dapprima adito il T.A.R. Calabria (sentenze nn. 1784/19 e da 1793 a 1798 del 2019 e n. 1902/19) e poi il Consiglio di Stato (sentenze nn. 1002 e 1003/2020) chiedendo la concessione del trasferimento ma entrambi i Giudici amministrativi dichiaravano il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Ordinario.

Il contenzioso si è quindi spostato dinanzi al Giudice Ordinario che con ordinanze del 17 marzo ha confermato la legittimità dei provvedimenti dell’Ateneo.

Secondo il Tribunale di Catanzaro non esiste un diritto ad ottenere il trasferimento nell’ipotesi di mancato accreditamento della scuola giacchè i corsi erogati dall’Universitàè rimangono validi. “si rivela l’evanescenza della discrasia tra formazione sostanziale e validità del titolo comunque assicurato dall’Università agli specializzandi iscritti e ciò a prescindere dall’eventuale successivo mancato accreditamento o della disattivazione dei corsi. Il conferimento del titolo è indice di una formazione adeguata e la formazione adeguata in quanto tale, senza un titolo, non avrebbe gli effetti cui essa stessa mira, ovvero la sua spendibilità”. Il Tribunale ha inoltre sposato la tesi del T.A.R. Calabria circa la portata della disposizione ministeriale, poi annullata, che avrebbe consentito tali trasferimenti, affermando che  “una diversa interpretazione della previsione esporrebbe la stessa a profili di nullità per difetto assoluto di attribuzione”. “È recuperato, continua il Tribunale, il campo discrezionale dell’Università la quale, nella duplice veste di ente formatore e anche erogatore di prestazioni sanitarie, deve coniugare nella propria valutazione interessi diversi e tutti di rango primario per la sua azione didattica e amministrativa”.

La bontà della formazione che si continua ad erogare presso l’Ateneo, dunque, è oggi confermata non solo dal Giudice amministrativo ma anche da quello ordinario.

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La Nuova Calabria

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