SCUOLA: IL SERVIZIO MILITARE DA PUNTEGGIO PER LE GRADUATORIE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI. TRIBUNALE MESSINA CONDANNA MINISTERO

Il Tribunale di Messina in composizione collegiale ha affermato che a differenza di quanto sostenuto dal Ministero la “valutazione del servizio militare”, anche se prestato non in costanza di nomina, va computata per intero tanto per i docenti quanto per il personale ATA.

In particolare, il Tribunale del reclamo (ordinanza 30 marzo 2022), ha accolto la tesi proposta dagli Avv. Santi Delia e dall’Avv. Michele Bonetti, founders di Bonetti&Delia Studio Legale riconoscendo 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina, così valutando, il servizio dallo stesso prestato per 18 mesi.

Il Tribunale di Messina ha affermato che “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D.lgs. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali il D.M. e i D.D.G. sopra citati, comporta infatti che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo – onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

La decisione ha ribaltato la posizione dello stesso Tribunale in composizione monocratica che aveva, richiamando la posizione della Corte d’Appello di Messina, negato tale diritto aderendo ad una lettura restrittiva della normativa secondo la quale il punteggio poteva essere attribuito solo quando il docente o il collaboratore scolastico aveva lasciato la cattedra o il posto per andare a svolgere il servizio militare.

La tesi dei legali, invece, valorizzava l’assoluta analogia tra le procedure concorsuali (ove il servizio militare anche se non svolto in costanza di nomina trova pieno riconoscimento) e le graduatorie da cui attingere per le supplenze avendo analoga natura e, soprattutto, analogo fine.

Grande soddisfazione ha espresso l’Avvocato Delia, che ha così commentato: “la portata assolutamente generale del risultato raggiunto con questa vittoria, è tangibile nella misura in cui a beneficiarne non è solo il ricorrente, che ha diritto ad un punteggio più alto e alla rettifica della graduatoria, ma l’intero ambito scolastico, trattandosi di un principio generale, che ben si presta ad essere applicato a tutti i casi in cui l’Amministrazione sia incorsa in errore nell’attribuzione del relativo punteggio, pensiamo alla classe docente”.