CGA: NO ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIA DI CONCORSO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana ha accolto le tesi difensive dell’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia Studio legale, spiegando importanti principi in tema di scorrimento delle graduatorie nella peculiare ipotesi di concorsi per la copertura di posti di professori universitari presso gli Atenei statali.

Nel caso di specie un Professore universitario collocatosi al secondo posto in una procedura di chiamata per il posto di ruolo presso un Ateneo statale contestava la scelta dell’Ateneo di bandire un nuovo concorso invece di attingere da tale graduatoria ancora in essere richiamando i noti principi generali in tema di scorrimento nel pubblico impiego.

Secondo il CGA, condividendo le tesi dell’Avvocato Santi Delia, la tesi esposta non può essere condivisa, quello del reclutamento dei docenti universitari è un settore al quale, stante l’esistenza di una norma espressa, non possono tout court calarsi le norme generale. Non si può, difatti, “prescindere dall’art. 18 della legge n. 240 del 2010, rubricato “Chiamata dei professori”, in base al quale “1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 e specificamente dei seguenti criteri…”.

Il C.G.A. ha inoltre chiarito che il nuovo bando, pur nella ipotesi in cui si ritenessero applicabili i principi generali, non deve contenere una motivazione espressa circa la scelta di provvedere a tale preferenza trattandosi di atto amministrativo generale.