Un lavoratore di società pubblica con una determinazione, successivamente riconosciuta nulla per il conflitto con norme imperative, veniva ceduto ad altra azienda controllata dallo stesso ente da cui dipendeva.
L’Azienda, all’esito di tale determinazione,provvedevaa notificare alle Società coinvolte l’annullamento della procedura di mobilità interaziendaleconconseguente retrocessionedel lavoratore al datore precedente.
La precedente Società pubblica, tuttavia, era frattanto fallita e non si determinava per riassumere il lavoratore ed ometteva altresì ulteriori adempimenti nei confronti dell’Ente previdenziale.
Il lavoratore tuttavia denunciava tale comportamento della Società pubblica che per ultima lo aveva avuto in capo ritenendo che l’onere incombesse sulla stessa denunciandola all’Ispettorato del Lavoro.
Quest’ultimo irrogava la sanzione che tuttavia a seguito di intervento dell’Avvocato Santi Delia veniva revocata.
Il legale, difatti, riusciva a dimostrare all’Ispettorato, che la Società pubblica non aveva affatto licenziato il lavoratore rimettendo, al contrario, le sue prestazioni all’originaria cedente essendo nulla la procedura che aveva occasionato il percorso