VALIDA LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO ANCHE SE PRIVA DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA OVE NON VI SIANO DUBBI SULLA RICONDUCIBILITA’ AL CANDIDATO.

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3863/2025, accogliendo la tesi dello studio legale Bonetti & Delia, ha annullato bando e graduatoria del concorso per l’accesso al ruolo di Giudici Onorari obbligando il Ministero della Giustizia all’assunzione di un candidato.

L’aspirante magistrato non togato, aveva subito l’esclusione perché, nonostante la presentazione di regolare domanda previa identificazione digitale , aveva allegato un file privo di sottoscrizione autografa.

Secondo il bando ed il C.S.M., la domanda priva di sottoscrizione era da considerarsi non presentata e da qui l’esclusione. Il T.A.R. Lazio aveva dato ragione all’Amministrazione spiegando che “la richiesta sottoscrizione serviva a ricondurre al candidato la paternità di quanto dichiarato nella domanda, vincolando il dichiarante alle informazioni rese e confermando la volontà del sottoscrittore di partecipare alla procedura; che la mancanza di sottoscrizione non può essere surrogata dalla dedotta identificazione “di fatto” dell’istante, che sarebbe inferibile aliunde e non già dal compimento del precipuo adempimento imposto dalle condizioni di selezione; e rilevata la ragionevolezza delle contestate previsioni del bando, posto che esse sono funzionali: – alla corretta acquisizione delle domande; – alla tenuta del sistema informatico di acquisizione della documentazione; – alla rapidità e sicurezza della procedura, che poteva essere compromessa dall’ipotetica ammissione di forme “atipiche” di deposito e sottoscrizione della domanda di partecipazione

Il Consiglio di Stato, invece, sposando la tesi dell’Avvocato Santi Delia, accoglieva l’appello affermando che “non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda” ed “è quindi illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità.”.

A seguito delle specifiche circostanze evidenziate dai difensori (modalità telematica di compilazione della domanda, stato “definitiva” indicato dal sistema dopo l’invio della domanda e la comunicazione di buon esito degli adempimenti) il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’insorgere nel candidato del legittimo e ragionevole affidamento in merito alla rituale e utile conclusione dell’operazione d’iscrizione.

Si tratta commenta l’Avvocato Santi Delia che ha difeso il candidato escluso, di un importante principio in tema di concorsi pubblici, giacchè interesse dell’Amministrazione è individuare i migliori candidati sulla base dei titoli e non quelli che sono stati più attenti a scansionare o collazionare una domanda ove tali titoli siano comunque posseduti.