Sanità, importante sentenza su una stabilizzazione negata: il Tribunale riconosce il diritto all’assunzione per dirigente medico escluso.

Valido anche il servizio svolto in branche diverse, purché riconducibile allo stesso profilo professionale. Respinta la tesi dell’amministrazione: “Conta l’area medica e non l’unità organizzativa”

Messina, 19 giugno 2025 – È destinata ad avere rilevanti ripercussioni sul tema delle stabilizzazioni del personale sanitario la recente sentenza emessa in favore di un dirigente medico escluso dalla procedura di stabilizzazione indetta da un’Azienda sanitaria, che aveva negato il riconoscimento del requisito triennale richiesto dall’art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017.

Il ricorrente aveva prestato servizio in due differenti strutture sanitarie pubbliche: dapprima come specialista in Medicina Interna e, successivamente, come specialista in Medicina Trasfusionale. L’amministrazione aveva ritenuto non sommabili tali periodi, sostenendo che fossero relativi a “profili differenti”. Il tribunale ha però accolto integralmente le tesi del lavoratore.

Il principio giuridico: vale l’area professionale, non la singola unità

Il Tribunale, aderendo alle tesi dell’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia Studio Legale, ha chiarito che ciò che rileva, ai fini del conteggio del triennio richiesto per la stabilizzazione, non è l’appartenenza a una specifica unità organizzativa, ma la riconducibilità dell’attività svolta al medesimo profilo professionale. In questo caso, entrambi gli incarichi rientrano nel profilo di dirigente medico, appartenente all’unica area della dirigenza sanitaria, come previsto dall’art. 15 del D.lgs. n. 502/1992.

A sostegno della decisione, il Tribunale, valorizzando le tesi del legale (secondo cui la finalità della norma sia quella di valorizzare l’esperienza professionale maturata nell’ambito dello stesso ruolo e profilo, indipendentemente dalla specifica disciplina o dal reparto), ha richiamato la Circolare n. 3/2017 della Funzione Pubblica, secondo cui il servizio è computabile se riferibile alla stessa area o categoria professionale, “senza necessità di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione”. “Non è richiesto che l’attività sia stata svolta nello stesso reparto o nello stesso ambito specialistico – sottolinea la sentenza – ma che sia riconducibile al profilo per cui si procede alla stabilizzazione. Il requisito della corrispondenza tra attività svolta e profilo è richiesto solo per i casi previsti dalla lettera b) dell’art. 20, non per la lettera c).”

Verso l’assunzione e il riconoscimento dell’anzianità

Il giudice ha quindi ordinato all’Azienda sanitaria di assumere la ricorrente a tempo indeterminato, riconoscendole anzianità giuridica a decorrere dalla data in cui gli altri partecipanti alla procedura erano stati stabilizzati.

Una sentenza che fa giurisprudenza

La decisione rappresenta un importante precedente per molti dirigenti medici e sanitari precari, spesso costretti a ricoprire incarichi in aree differenti, ma sempre all’interno dello stesso profilo professionale. Il principio ribadito è chiaro: la stabilizzazione deve guardare al ruolo e alla professionalità acquisita, non all’unità di assegnazione o alla singola disciplina specialistica.

“È una sentenza di civiltà e di giustizia – commenta l’Avvocato Santi Delia – che tutela la dignità e la continuità lavorativa di tanti medici che hanno garantito servizi essenziali alla collettività anche nei momenti più critici del sistema sanitario.”

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Gazzetta del Sud

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