Non è improcedibile il ricorso di primo grado ove le censure ricadano sulla valutazione della prova scritta e non sia stata impugnata la graduatoria in cui il ricorrente era stato frattanto inserito con riserva.
Il concorrente che agisce in giudizio contestando l’errata valutazione della prova scritta di un concorso ed ottiene il reinserimento in graduatoria con riserva a seguito di un provvedimento cautelare, non ha onere di impugnare la graduatoria finale del concorso.
Erratamente, chiarisce il Consiglio di Stato, il T.A.R. Lazio ha ritenuto di dichiarare improcedibile il ricorso di primo grado sulla base del principio secondo cui la medesima graduatoria, quella in cui il ricorrente era stato inserito con riserva, dovesse essere a sua volta impugnata con motivi aggiunti facendo venir meno, in caso contrario, l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
Secondo la tesi portata in appello dall’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti e Delia studio legale, la graduatoria finale di merito non era lesiva degli interessi del ricorrente e, di conseguenza, non era applicabile al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la graduatoria di merito debba essere impugnata con i motivi aggiunti a pena di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Quale sarebbe stato l’interesse del candidato ad impugnare una graduatoria in cui era stato ammesso con riserva a seguito del provvedimento cautelare e che gli aveva permesso anche di sostenere l’esame orale con profitto?
La tesi ha convinto l’Ecc.mo Consiglio che ha dichiarato che il ricorso non doveva essere dichiarato improcedibile dato che le censure erano rivolte alla prova scritta ed alla valutazione della stessa; la graduatoria, infatti, salvaguardava l’interesse del ricorrente, che risultava inserito con riserva, fatto valere in sede giurisdizionale facendo venir meno l’onere di procedere all’impugnazione della stessa con motivi aggiunti.
L’onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata vale per il concorrente escluso che non sia stato inserito nella graduatoria finale; opposto il caso di specie ove il docente era già stato inserito.
“Nessun effetto lesivo poteva ritenersi derivante dall’approvazione della graduatoria nella quale l’appellante risultava inserito con riserva, in quanto la stessa graduatoria contemplava già la sua posizione, salvaguardando il suo interesse fatto valere in sede giurisdizionale con salvezza degli effetti derivanti dalla decisione del presente giudizio, avendo potuto l’interessato, in forza dell’ammissione con riserva, superare le prove orali e, quindi, il concorso. Non era dunque onere del ricorrente in primo grado, odierno appellante, procedere all’impugnazione della stessa con motivi aggiunti. L’onere di impugnare la graduatoria medio tempore approvata è un principio, infatti, che vale per il concorrente escluso, ma non inserito nella graduatoria finale: ipotesi opposta a quella in esame”.