Il Tribunale di Siracusa interviene a tutela dei diritti dei docenti, affermando un importante principio: il diritto all’assistenza di un familiare con disabilità grave, sancito dalla Legge 104/1992, non può essere vanificato da interpretazioni eccessivamente formalistiche e restrittive delle norme che l’Amministrazione utilizza per individuare i beneficiari.
Con una recente pronuncia in sede di reclamo, il Collegio ha dato ragione ad una docente, difesa con successo in giudizio dall’Avvocato Santi Delia, name founder dello Studio Bonetti & Delia, rigettando le argomentazioni del Ministero e consolidando un importante precedente a favore del personale scolastico.
La vicenda giudiziaria solleva una questione cruciale: può un’interpretazione di una norma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità essere tale da prevalere su un diritto di rango primario, costituzionalmente protetto, come quello all’assistenza familiare?
La docente, titolare di cattedra in provincia di Siracusa, aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendo il riconoscimento del diritto alla precedenza previsto dalla Legge n.104/1992 al fine di assistere la madre, soggetto con disabilità grave residente a Messina. Nella sua domanda, la docente aveva indicato come primissime preferenze due specifiche istituzioni scolastiche situate nel Comune di Messina, luogo di residenza del genitore. Tuttavia, l’Ufficio Scolastico non le riconosceva il diritto a beneficiare di tale priorità, sostenendo che la docente avrebbe commesso un “vizio formale insanabile” avendo mal compilato la domanda di mobilità.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, ha chiarito in modo inequivocabile la gerarchia delle fonti e la corretta interpretazione delle norme.
Analizzando il CCNI sulla mobilità per il triennio 2025/2028, i giudici hanno evidenziato come la stessa contrattazione collettiva preveda espressamente che la precedenza “permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi“. Né, conclude il Tribunale, potrebbe essere altrimenti: la Legge 104/1992 è una norma imperativa che tutela valori di rilevanza costituzionale. Il diritto del lavoratore che assiste un familiare disabile a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina è un diritto soggettivo che non può essere compresso o limitato da una norma contrattuale.
Questa pronuncia rappresenta un’importante affermazione di civiltà giuridica e la stessa, grazie all’efficace strategia difensiva dello studio messinese, ha saputo far prevalere la sostanza di un diritto fondamentale sulla forma, garantendo che le esigenze di assistenza delle persone più fragili non vengano sacrificate sull’altare della burocrazia.
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