CONCORSI NELL’ARMA DEI CARABINIERI: IL TAR ANNULLA L’ESCLUSIONE PER UN PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO

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Una pregressa patologia, ormai completamente risolta, non può trasformarsi in una causa automatica di esclusione da un concorso pubblico per il reclutamento nelle Forze Armate. È questo il principio affermato dal TAR Lazio, che ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Santi Delia, annullando il giudizio di inidoneità espresso nei confronti di un candidato al concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri.

La vicenda riguardava un candidato che, durante l’infanzia, era stato sottoposto a un intervento cardiochirurgico per la correzione di un difetto interatriale. Nonostante la completa risoluzione della patologia e l’assenza di conseguenze funzionali, la Commissione medica concorsuale ne aveva disposto l’esclusione, riconducendo gli esiti del pregresso intervento alle cause di non idoneità.

Contro tale determinazione è intervenuta la difesa, che ha contestato la legittimità di un giudizio fondato esclusivamente sulla storia clinica del candidato, senza un’effettiva valutazione delle sue condizioni di salute attuali.

Particolarmente rilevante è stato il lavoro svolto dal legale nella costruzione della difesa, che ha affiancato alla contestazione giuridica del provvedimento un’approfondita attività di carattere medico-legale: è stata infatti prodotta documentazione sanitaria e una perizia specialistica cardiologica, evidenziando come l’intervento chirurgico, eseguito in età pediatrica, avesse definitivamente corretto la malformazione, senza lasciare alcuna compromissione funzionale. La contestazione ha riguardato anche l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, sostenendo che le cause di esclusione previste dalla normativa non potessero essere estese a condizioni ormai prive di qualsiasi rilevanza patologica.

La strategia difensiva ha consentito di portare la questione oltre il semplice confronto tra il giudizio della Commissione concorsuale e la documentazione prodotta dal candidato. Il TAR, infatti, ha disposto una verificazione affidata all’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, chiamato ad accertare l’effettiva sussistenza di una causa di inidoneità.

L’esito della verificazione ha confermato la tesi sostenuta dalla difesa: il candidato presentava un buon compenso di circolo, non manifestava anomalie funzionali e non risultava affetto da alcuna cardiopatia clinicamente rilevante. È stato inoltre accertato che, negli anni successivi all’intervento, aveva mantenuto l’idoneità alla pratica sportiva agonistica, superando anche le prove di efficienza fisica previste dal concorso.

Nonostante le contestazioni dell’Avvocatura dello Stato alle conclusioni del verificatore, il quadro probatorio si è rivelato decisivo. Nel frattempo, il candidato, ammesso con riserva al completamento dell’iter concorsuale proprio in ragione dell’esito favorevole della verificazione, aveva conseguito il giudizio finale di idoneità, collocandosi in posizione utile in graduatoria.

Nella motivazione, il TAR ha chiarito che la mera sottoposizione a un intervento chirurgico non può determinare, di per sé, l’assoluta inidoneità al servizio militare quando il trattamento abbia avuto esito risolutivo e non sia più riscontrabile alcuna infermità ostativa.

Il Collegio ha quindi evidenziato l’inattendibilità del giudizio della Commissione medica, che si era limitata a rilevare la pregressa sottoposizione all’intervento chirurgico, senza verificare gli esiti dello stesso e, soprattutto, senza considerare la completa risoluzione della patologia.

Con l’accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente, condannando il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla verificazione.

Il risultato ottenuto dall’avvocato Delia non si limita, infatti, alla rimozione di un provvedimento illegittimo, ma riafferma un principio fondamentale: il candidato deve essere valutato per le condizioni psicofisiche che presenta al momento dell’accertamento, non per una patologia appartenente al suo passato e ormai definitivamente superata.