PER GLI STUDENTI CHE HANNO INIZIATO IL PERCORSO GRAZIE A PRONUNCE GIUDIZIALI.
Si conclude positivamente con due diverse pronunce, rispettivamente del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, e della Sezione III bis, del TAR Lazio, l’iter processuale avviato da alcuni studenti, rappresentati e difesi dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, i quali con ricorso impugnavano gli atti con cui venivano esclusi dalla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, nonché Professioni Sanitarie di “tecniche di radiologia medica per indagini”.
Ambedue le decisioni, a fronte dell’eterogeneità delle vicende da cui originano, risultano in linea con l’orientamento più volte ribadito dal Consiglio di Stato, su cui tuttavia continua a non aderire la Terza Sezione del T.A.R. Lazio, rendendo applicabile, alla materia oggetto del contendere, il principio richiamato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L n. 115/2005, atteso che il decorso del tempo, unitamente al superamento di un numero consistente degli esami universitari, costituiscono senz’ altro valide argomentazioni atte a giustificare l’applicabilità della norma de quo.
Proprio con riguardo all’entità ed al numero degli esami è utile soffermarsi sulle due decisioni.
Nell’un caso, nelle more del giudizio, due ricorrenti su tre conseguivano validamente la laurea, la terza – pur nell’incertezza di un giudizio ancora pendente – portava avanti alacremente il proprio percorso di studi, conseguendo le materie sino al penultimo anno.
Si trattava, dunque, di lunghi percorsi già avviati per i quali, obiettivamente, una decisione negativa sarebbe stata devastante per le loro vite e poco congrua rispetto al percorso speso.
Ma cosa avrebbe deciso il T.A.R. ove il percorso fosse iniziato da appena un anno?
La risposta arriva dal T.A.R. Catania. Il Collegio, richiamandosi ad alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato ottenute sempre dal nostro studio, ha ribadito la necessità che i giudici facciano ricorso alla “regola più giusta” da applicare al caso concreto, onde addivenire ad un contemperamento tra la normativa astrattamente applicabile e l’esigenza che da siffatta applicazione, non scaturiscano “conseguenze incongruenti o asistematiche”. Tale precisazione in punto di giustizia sostanziale, difatti, era necessaria in quanto trattandosi di un percorso di studi e non di una procedura di abilitazione i giudici non avrebbero potuto applicare il precetto di co 2 bis, dell’art. 4 (D.L. n.115/2005) al caso di specie, dal momento che siffatta norma fa riferimento alla diversa ipotesi in cui sia intervenuto il “conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo”, e non è questo il caso.
Nondimeno, ad avviso del Collegio, a fronte del superamento degli esami utili per l’accesso al II anno, vi è parimenti una situazione di “affidamento”, che merita un trattamento identico a quello previsto dal sopra richiamato art. 4 bis. Il Collegio, per motivare la propria posizione, ha fatto riferimento alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2009, ribadendo fermamente la necessità di “evitare che gli esami si svolgano inutilmente” e di tutelare “l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame”.
“La tutela di posizioni consolidate di studenti che hanno comunque iniziato il percorso”, spiega l’Avvocato Santi Delia, “è un nostro obiettivo costante da quando abbiamo deciso di abbracciare questa battaglia”. Un giovane studente, difatti, non può rischiare di veder persi i propri sforzi a fronte di un mutato quadro giurisprudenziale. Sin dal lontano 2011, difatti, con la sentenza del T.A.R. L’Aquila, avevamo inaugurato tale teoria del consolidamento individuando nel superamento degli esami del primo anno lo spartiacque per l’applicazione del principio.
Anche oggi, dunque, superando i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i T.A.R. hanno reso giustizia in via definitiva ai ricorrenti suindicati, evidenziando come il percorso di studi medio tempore compiuto abbia un peso specifico non sottovalutabile, nella misura in cui rappresenta la prova tangibile – per tutti coloro i quali si trovino in situazioni non dissimili da quelle appena descritte – di poter utilmente prender parte ai Corsi di Studi per i quali avevano sostenuto il test di selezione, oggetto di impugnativa.