CDS: VALIDO IL SERVIZIO SVOLTO DAI RICERCATORI PRESSO ISTITUTI PRIVATI AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE.

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Confermata in via cautelare la posizione del T.A.R. Lazio secondo cui il servizio di ricerca negli Istituti privati “è strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera di un ricercatore”.

Roma. A distanza di oltre due anni dall’emanazione del Decreto Madia, volendo fare un bilancio tra i risultati attesi e quelli ottenuti, possiamo – senza remore – parlare di una chiusura in passivo, ed il debito maturato pesa ancora una volta, sulle spalle di tanti ricercatori, il cui percorso per la stabilizzazione risulta – ad oggi –  ancora costellato di ostacoli.

Sotto la lente di ingrandimento del TAR Lazio, sono finite le vicende di decine di ricercatori esclusi dalle procedure di stabilizzazione (di cui ai commi 1 e 2 del Decreto Legislativo in parola) bandite dal CNR che ha escluso il servizio speso dagli stessi presso enti di ricerca privati e non pubblici.

Secondo l’Avvocato Santi Delia, founder di Bonetti & Delia, che ha seguito l’azione di alcuni ricercatori esclusi dalle procedure, il CNR ha fatto errata interpretazione di quanto disposto dalla “Carta europea dei ricercatori”, nella misura in cui, non considerando tali servizi, non riconosce valore alla “mobilità tra il settore pubblico e privato, come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera di un ricercatore”.  Come se non bastasse, aggiunge l’Avv. Delia, la posizione assunta dal CNR, collide con l’indirizzo fatto proprio dal TAR Lazio, in svariate pronunce, in forza delle quali: “l’assunto dell’amministrazione che escluderebbe dal computo dell’esperienza triennale, quale requisito di partecipazione, le attività svolte presso istituzioni di ricerca estere o private, contrasta con il disposto del bando di concorso”. Sulla scorta di tali considerazioni, a nulla rileva che l’Ente ove la ricorrente abbia svolto attività di ricerca, utile ai fini della maturazione dell’esperienza richiesta per partecipare al bando, sia da considerarsi soggetto privato, posto che ai fini della stabilizzazione è del tutto ininfluente che il servizio sia stato prestato in una struttura pubblica o privata. Ragionando diversamente, si incorrerebbe in una stortura del sistema del pubblico concorso, che deve imprescindibilmente essere orientato al favor partecipationis oltre che risultare meritocratico.

“Auspico che il percorso di stabilizzazione, in specie in settori di primaria importanza per il nostro Paese”, conclude Delia, “possa registrare un’impennata positiva a tutto vantaggio di quanti abbiano investito nel proprio percorso di crescita personale e professionale, al di là di rigidi schemi qualitativi e quantitativi, che non hanno ragion d’essere ove la reale preparazione registrata negli anni la faccia da padrona, come nel caso in commento”.