Concorsi pubblici: al vincitore escluso spetta l’integrale ricostruzione di carriera. L’innovativa decisione del Tar Lazio

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Il TAR Lazio, ha accolto il ricorso di ottemperanza proposto dall’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia, avverso la non corretta ottemperanza da parte del Ministero della Giustizia in fase di assunzione di una ricorrente all’esito di un complesso procedimento già definito in sede di merito innanzi al T.A.R. Lazio.

Il Ministero della giustizia difatti, nell’ambito delle procedure di reclutamento di personale attingendo da graduatorie ancora in vigore per i profili di funzionario giudiziario, aveva ritenuto di non considerare una vecchia graduatoria per il profilo di educatori, attingeva da altre graduatorie anche di altre Amministrazioni.

Avverso questo comportamento, la ricorrente agiva innanzi al TAR ottenendo il riconoscimento dell’illegittimità delle scelte del Ministero e la condanna del Ministero stesso ad attingere dalla graduatoria ove era ancora utilmente graduata la ricorrente. La sentenza, tuttavia, non specificava nulla circa l’esatta ricostruzione di carriera che sarebbe spettata alla ricorrente stesse ove, appunto, attingendo dalla graduatoria pretermessa, fosse necessario retrodatare l’assunzione.

Il Ministero, dunque, si limitava all’assunzione della nostra ricorrente senza, tuttavia, riconoscerle alcunchè di ulteriore per il tempo frattanto decorso. Secondo il TAR Lazio, che ha condiviso la tesi di Bonetti & Delia Studio Legale, va garantito il riconoscimento dell’anzianità di servizio e delle retribuzioni perse giacchè “in caso di accoglimento giudiziale vi è l’obbligo per la p.a.  di ricostruire la  carriera  del  ricorrente  vittorioso,  nonché  l’obbligo  di corrispondere retroattivamente il trattamento economico corrispondente, a partire dal  momento  della  verificata  sussistenza  delle  condizioni  normative  prescritte, non potendo ricadere sul ricorrente le conseguenze negative di un’assunzione in servizio disposta con ritardo certamente non imputabile al medesimo”.

e’  sicuramente configurabile [l’obbligo di ricostruzione della carriera], in quanto derivante dal portato del titolo azionato, posto che, in caso di accertamento, in sede giurisdizionale, del diritto alla nomina e/o assunzione del vincitore di un concorso a pubblico impiego, dalla pronuncia giudiziale discende l’obbligo per la p.a. di ricostruire la carriera del ricorrente vittorioso, nonché l’obbligo di corrispondere retroattivamente il trattamento economico corrispondente, a partire dal momento della verificata sussistenza delle condizioni normative prescritte, non potendo ricadere sul ricorrente le conseguenze negative di un’assunzione in servizio disposta con un ritardo certamente non imputabile al medesimo“.