Società pubbliche in Sicilia: no al vincolo della Legge regionale sugli elenchi di mobilità se si fanno mere progressioni verticali

Le progressioni verticali non equivalgono a nuove assunzioni. Le differenze rispetto al pubblico impiego “puro”.

Il Tribunale di Messina, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha ritenuto legittimo l’operato di una Società Pubblica che aveva operato una procedura selettiva di progressioni verticali dei propri dipendenti senza interrogare con priorità l’elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24, comma 2, L. R. n. 20/2016. Secondo tale norma siciliana, tutte  le Società controllate direttamente o indirettamente dagli Enti locali dovrebbero “attingere dall’elenco di mobilità interaziendale regionale prima di procedere a nuove assunzioni“.

Il Legislatore siciliano aveva infatti voluto creare un canale prioritario di reinserimento del mondo del lavoro per tutti quei dipendenti licenziati da tali Società partecipate imponendo a tutte le altre Società siciliane di riassorbire tale personale.

Secondo il ricorrente che vantava l’iscrizione in tale elenco, dunque, la Società pubblica prima di riqualificare i propri dipendenti in fasce di inquadramento superiori avrebbe dovuto assumerlo proprio in quanto la norma impone tale priorità.

Secondo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, tuttavia, la Società pubblica aveva correttamente operato in quanto, a differenza della disciplina sul pubblico impiego alle dipendente delle Amministrazioni pubbliche, cosiddetto puro, quello delle Società pubblica ha ancora dei distinguo che, nel caso di specie, sono decisivi. Se è vero, difatti, che in entrambi i casi si deve accedere alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro tramite concorso e ciò è imposto anche nelle procedure di mobilità tra Società pubbliche, il tema degli avanzamenti di carriera trova delle differenze non irrilevanti rispetto al lavoro alle dipendenze di Comuni, Ministeri, etcc.

Il Tribunale ha aderito a tale tesi. Se è vero, difatti, ha chiarito il Tribunale che “nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati  l’attribuzione della qualifica superiore avviene nell’ambito dell’unico rapporto già costituito e non determina l’instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all’assunzione; alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall’art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera”. “L’equiparazione alla costituzione del rapporto di impiego del passaggio fra aree diverse, non si presta, però, ad essere applicata alle società controllate né può costituire un argomento per estendere all’assegnazione di fatto di mansioni superiori la nullità virtuale derivante dalla previsione dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 o quella testuale prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016”.

“Deve pertanto rilevarsi che nel caso in esame”, conclude il Tribunale, che avendo la Società pubblica partecipata dall’Ente locale “proceduto ad una mera progressione verticale diretta quindi esclusivamente a personale a tempo indeterminato della stessa azienda non può ritenersi che lo stesso abbia proceduto a nuove assunzioni con la conseguenza che non trova applicazione nel caso di specie l’art. 24 Legge Regionale n. 20/2016″.