Con una sentenza di fondamentale importanza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha integralmente accolto le tesi difensive dell’Avvocato Santi Delia rigettando il ricorso di una società esclusa da un bando per l’erogazione di fondi pubblici a causa dell’incertezza sulla durata della propria concessione demaniale marittima.
La decisione n. 323/2026 pubblicata il 2 febbraio 2026 in particolare approfondisce il tema della durata delle concessioni demaniali nello splendido scenario delle Eolie e consente di orientare la bussola delle scelte per la partecipazione a finanziamenti tanto in capo alle Società che vi aspirano quanto per le Amministrazioni.
La stragrande maggioranza dei bandi, difatti, impone che i richiedenti i finanziamenti dimostrino la duratura disponibilità del bene su cui, in concreto, il finanziamento verrà speso. Tale clausola, inevitabilmente, ove coinvolga in tutto o in parte beni in concessione, nell’attuale momento storico è legata alle previsioni interne e comunitarie in tema di durata delle concessioni nelle more dello svolgimento delle gare pubbliche per l’aggiudicazione di dette concessioni.
La società ricorrente, nel caso specifico, aveva chiesto un finanziamento per dar vita ad opere e arredi su di un bene in concessione sostenendo che la validità della concessione fino al 2033 non poteva essere travolta dai successivi provvedimenti giurisprudenziali interni e comunitari.
Il T.A.R., valorizzando la tesi difensiva dell’Avvocato Santi Delia, ha definito “dirimente” la dimostrazione che la precarietà del titolo concessorio non era una circostanza sopravvenuta e imprevedibile, ma una condizione già pienamente esistente e nota al momento della presentazione della domanda. “Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche laddove emessi in seguito a un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto in parola è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato”.
Il T.A.R., dunque, lancia un messaggio inequivocabile a tutti gli operatori del settore
balneare: la precarietà del titolo concessorio è un ostacolo concreto e attuale all’accesso a fondi e finanziamenti pubblici. La disponibilità pluriennale del bene è un requisito essenziale che deve essere dimostrato sin dall’inizio, e l’incertezza sulla durata della concessione si traduce in un rischio d’impresa che non può essere ignorato.
“Anche nell’ambito della nostra attività di consulenza nei confronti dei titolari di concessioni”, spiega l’Avvocato Santi Delia, “a fronte di un quadro giuridico particolarmente complesso, è utile orientarsi già prima della partecipazione a tali bandi, approfondendo, ad esempio, la possibilità per taluni operatori di circoscrivere, anche limitandole, le legittime richieste di fondi escludendo il coinvolgimento di beni strutturali in concessione ed interventi su beni non disponibili a lungo termine, per spostare su altri asset la richiesta”.





