Inps 967 posti: il Consiglio di Stato sospende la graduatoria. Illegittimo non consentire ai nostri ricorrenti vincitori di scegliere la sede.

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Altra importantissima vittoria ottenuta sul concorso I.N.P.S. che dovrà dare le sedi di lavoro richieste ai nostri ricorrenti.

Il Consiglio di Stato, con decreto n. 3256/2019, pubblicato il 26.06.2019, ha sospeso l’esecutorietà degli atti adottati dall’I.N.P.S. dopo la pubblicazione dell’ordinanza n. 1307/2019 e riguardanti il trattamento in graduatoria della appellante, ammessa con riserva, che ha poi superato le prove concorsuali. Il Consiglio di Stato ha evitato, dunque, che si concretizzasse una palese disparità di trattamento tra i candidati ammessi con riserva al Concorso I.N.P.S. 967 posti, a seguito di ricorso al T.A.R, e i candidati senza riserva. Alla ricorrente, pertanto, dovrà essere assegnata la sede lavorativa in virtù del principio meritocratico così come accaduto per tutti gli altri candidati.

Parte ricorrente era stata ammessa a sostenere le prove orali del Concorso INPS 967 posti con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1307/2019 e, avendo superato la medesima, veniva convocata dall’INPS per la firma del contratto; pur tuttavia, l’anzidetto Istituto procedeva all’assegnazione della sede lavorativa sulla base di criteri del tutto discriminatori, facendo scivolare la ricorrente negli ultimi posti della graduatoria formate per le singole sedi.

Nel provvedimento si legge che “dalla piena lettura dell’ordinanza collegiale n. 1307/2019 della Terza Sezione di questo Consiglio, non appare alcuna indicazione che possa condurre ad una postergazione dei candidati – ammessi con riserva, come l’appellante – rispetto a coloro che, avendo superato le prove al pari degli altri, erano stati ammessi inizialmente al concorso.”

Il Consiglio di Stato, in tal modo, ha disposto che alla ricorrente debba essere assegnata la sede sulla base del punteggio ottenuto e tenendo conto delle preferenze indicate dalla candidata stessa.

DECRETO CONSIGLIO DI STATO