Le regole erano chiare. Se si fosse ottenuto uno o più voti superiori al 18 nella prima sessione di esami, i candidati avrebbero potuto scegliere di:
- accettare il voto;
- rinunciarvi definitivamente.
Con diverse diffide, anche tramite l’UDU, avevamo diffidato il Ministero a modificare questa regola così da consentire a tutti gli interessati di poter ripartecipare e scegliere, alla fine delle due sessioni, il voto migliore senza affidare alla cabala, alla lotteria o, come oggi usano i giovani ad una “bolletta”, tale scelta.
Ed invece cosa fa il Ministero? Insiste rigidamente per l’applicazione di una regola che già appariva incomprensibile ed incoerente con la ratio di un concorso pubblico – che deve provare a selezionare i migliori e non i più fortunati nelle scelte che si vanno a fare di accettazione o rinuncia al buio – ed impone a chi ha accettato il voto di non poter rifare l’esame.
Alla seconda sessione, dunque, parteciperanno solo coloro che hanno rifiutato il voto positivo ottenuto.
Costoro verranno doppiamente premiati in quanto, con le nuove regole introdotte con il D.M. del 23 dicembre, avranno la possibilità di recuperare il voto rifiutato.
E chi aveva seguito le regole non avendo ormai rifatto l’esame? Possibile che non possa più fare nulla per dimostrare in qualche modo che una chance tolta debba avere un qualche peso. E che se avesse potuto partecipare alla seconda sessione avrebbe potuto ottenere il punteggio utile per l’ammissione?
A nostro modo di vedere vi sono ampi margini di azione con ricorso individuale per sostenere l’illegittimità di tale scelta.
Già in passato siamo riusciti a dimostrare che a fronte di un mutamento delle regole del bando, al candidato leso andrà riattribuito virtualmente il punteggio che avrebbe potuto ottenere nella misura massima se questo è sufficiente per ottenere l’ammissione, che oggi non si è riusciti ad ottenere, o una migliore collocazione.
Se ho deciso di accettare il 20, in altre parole, ove fossi fuori di 10 punti (proporzionati al solo voto) potrà agirsi individualmente reclamando di ottenere il punteggio aggiuntivo (sino a 30 che è il voto massimo che si sarebbe potuto ottenere) e la relativa ammissione nella fascia corrispondente. E ciò in quanto la scelta imposta dal Ministero è stata ritratta successivamente negando una possibilità ulteriore che ad altri è stato concesso di cogliere.
Chiaramente un tema come quello di cui abbiamo discusso può essere fatto valere esclusivamente individualmente o collettivamente ma, esclusivamente, in tal caso, unitamente ad altri soggetti nella stessa posizione processuale pur con inevitabili, seppur limitate, criticità legate ad una giurisprudenza restrittiva su tali azioni.





